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Parte Prima - Costituzione e Finalità
Articolo 1) - È costituita una Associazione avente caratteristiche di Organizzazione non lucrativa di
utilità sociale denominata
“COMITES SANCTI PAULI -
Associazione Amici dell’Abbazia di San Paolo fuori le Mura
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE - ONLUS»
ovvero, in forma abbreviata “COMITES SANCTI PAULI - ONLUS”, appresso denominata
“Associazione”, con sede in Roma, via Ostiense, 186.
L’Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di ONLUS che ne costituisce
peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna
alla medesima.
Articolo 2) - L’Associazione non ha scopo di lucro.
L’Associazione persegue finalità esclusivamente di solidarietà sociale legate alla vita della Abbazia di San
Paolo fuori le Mura in Roma e delle sua chiesa abbaziale.
Scopo dell’Associazione è quello di:
- tutelare, promuovere e valorizzare il patrimonio dell’Abbazia Benedettina di San Paolo fuori le Mura
in Roma, procedendo ove del caso al recupero ed al restauro dell’Abbazia e dei suoi beni;
- organizzare convegni di studio, conferenze e seminari;
- promuovere eventi benefici in favore dei bisognosi che si rivolgono all’Abbazia;
- promuovere attività di assistenza sociale per i bisognosi che si rivolgono all’Abbazia.
L’Associazione non può compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività
direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 10, V comma, D.Lgs. n. 460/97
Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione può organizzare occasionalmente, nei limiti
consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione.
Articolo 3) - L’Associazione dura a tempo indeterminato.
L’anno sociale e finanziario coincide con l’anno solare.
Articolo 4) - L’Associazione, essendo qualificata ONLUS ai sensi del D.Lgs. 460/97 quale Organizzazione
non lucrativa di utilità sociale, provvede a comunicare alla direzione regionale delle entrate del Ministero
delle Finanze competente per territorio, la propria iscrizione all’anagrafe delle ONLUS, nonché ogni
variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di ONLUS.

Parte Seconda - Soci
Articolo 5) - I soci si distinguono in soci fondatori, soci sostenitori, soci ordinari ed onorari.
I soci fondatori sono di diritto coloro che sono intervenuti nell’atto costitutivo della Associazione.
I soci onorari sono le personalità che si sono distinte per pubblico riconoscimento in attività culturali e di
particolare rilievo nell’interesse dell’ Associazione. La nomina a socio onorario è deliberata dal Consiglio
Direttivo a maggioranza dei voti.
Sono soci sostenitori (persone fisiche o giuridiche) coloro che, sostenendo le iniziative della Associazione,
danno il contributo della propria esperienza e della propria presenza nella società civile oltre ad un
contributo economico rilevante determinato annualmente dal Consiglio Direttivo per quella categoria
di soci.
Sono soci ordinari (persone fisiche o giuridiche) tutti coloro che, successivamente alla sua costituzione,
condividendo le finalità della Associazione, sono ammessi a far parte della stessa.
La richiesta di ammissione degli aspiranti soci sostenitori ed ordinari va indirizzata al Consiglio Direttivo,
con esplicita indicazione della categoria nella quale intendono essere compresi. Il Consiglio Direttivo
decide a maggioranza dei voti e l’ammissione ha effetto dalla data della deliberazione del Consiglio
Direttivo.
I requisiti per l’ammissione degli aspiranti soci sostenitori ed ordinari sono, fra l’altro: onorabilità,
specchiata moralità, l’impegno formale ad accettare le norme statutarie e gli obblighi da queste derivanti,
in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative ed il perseguimento delle finalità
statutarie.
L’accoglimento della richiesta di ammissione comporta l’inserimento del nominativo in apposito
registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo, e l’invio di una specifica comunicazione trasmessa al
nuovo iscritto via e – mail o posta ordinaria. L’iscrizione dei soci è automaticamente rinnovata di
anno in anno, ove il socio o l’Associazione non comunichino la disdetta entro la fine dell’anno di
riferimento.
I soci sono tenuti al pagamento delle quote associative differenziate secondo le categorie, che verranno
fissate di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Le quote annuali devono essere versate entro il mese di
gennaio di ogni anno. I soci onorari non sono tenuti al pagamento delle quote associative.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto
associativo né in caso di scioglimento della Associazione, né sono trasmissibili.
I soci che abbiano compiuto la maggiore età e sono in regola con il pagamento delle quote associative,
hanno diritto di voto e di partecipazione all’assemblea dei soci.
Tutti i soci si impegnano a condividere lo scopo ed il programma dell’Associazione ed a comportarsi in
modo coerente con essi. La partecipazione all’Associazione non può essere temporanea.
Articolo 6) - La qualifica di socio si perde:
a) per recesso del socio, da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
b) per morte del socio;
c) per esclusione del socio in caso di: morosità nel pagamento della quota associativa, fermo restando
l’addebito dello stesso; violazione delle norme statutarie; interdizione, inabilitazione o condanna; perdita
dei requisiti di onorabilità e specchiata moralità; condotta contraria alle leggi o all’ordine pubblico;
cessazione della partecipazione alla vita associativa o negligenza nell’esecuzione dei compiti affidati; altri
gravi motivi.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei voti e deve essere comunicata
all’interessato con lettera raccomandata. Il socio colpito da provvedimento di esclusione può ricorrere
all’Assemblea, che delibera con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli aventi diritto al voto.

Parte Terza - Organizzazione
Articolo 7) - Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell’Associazione;
- il Revisore dei Conti (organo eventuale).
Articolo 8) - L’Assemblea è composta da tutti i soci, rappresenta l’universalità dei soci stessi e le sue
deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci anche se assenti
o dissenzienti.
Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.
Ogni socio non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe. Non sono ammessi voti per
corrispondenza.
Le votazioni si svolgono per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un
decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione si svolge a scrutinio segreto.
L’Assemblea dei soci tanto ordinaria quanto straordinaria è presieduta dal Presidente, assistito da un
segretario nominato dall’Assemblea. Delle riunioni della Assemblea si redige apposito processo verbale
firmato dal Presidente e dal Segretario.
L’Assemblea ordinaria e l’Assemblea straordinaria deliberano con quorum differenziati a decrescere. In
prima convocazione con la maggioranza degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione con la
maggioranza dei presenti (50% +1).
Le decisioni aventi ad oggetto lo scioglimento dell’Associazione ovvero la modificazione dello Statuto
debbono essere approvate in prima ed in seconda convocazione con una maggioranza qualificata pari ai
2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo possono opporre sia preventivamente sia successivamente il loro
veto su valutazioni, considerazioni, proposte oggetto della volontà assembleare riunita in sessione
straordinaria qualora queste siano estranee al perseguimento dell’oggetto associativo.
La convocazione si effettua con avviso pubblicato presso la sede dell’Associazione e spedito a mezzo
di lettera raccomandata o posta elettronica almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione e deve
contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’avviso di convocazione fissa anche la data per la seconda convocazione.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro il mese di aprile, ovvero
quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno1/3 (un terzo) dei soci aventi diritto di voto.
L’Assemblea ordinaria:
- approva il rendiconto preventivo e consuntivo;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo e li revoca in qualunque momento, anche prima della scadenza
del mandato, qualora vi sia giustificato motivo e richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei
soci ovvero proposta da parte della maggioranza dei Consiglieri;
- delibera su ogni altra questione attinente l’Associazione.
L’Assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche dello Statuto;
- sullo scioglimento dell’Associazione;
- sulla destinazione del patrimonio sociale in caso di scioglimento.
L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su richiesta motivata di un terzo (1/3) dei soci
aventi diritto al voto o quando lo reputi opportuno.
Articolo 9) - Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei soci. Il Consiglio
Direttivo dura in carica cinque anni ed i Consiglieri uscenti sono rieleggibili.
Spetta al Consiglio Direttivo:
- eleggere al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente;
- deliberare e promuovere tutte le attività opportune per il perseguimento delle finalità associative,
regolandone la gestione;
- redigere regolamenti interni per l’ordinato e quieto svolgimento delle attività;
- provvedere all’ordinaria e straordinaria amministrazione, comprese l’accettazione di eventuali lasciti
o donazioni e la stipula di qualunque contratto, purché finalizzato al perseguimento degli scopi
dell’Associazione;
- predisporre i rendiconti da sottoporre all’Assemblea;
- convocare l’Assemblea, predisponendo l’ordine del giorno;
- nominare collaboratori esterni e/o procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie
di atti, in ogni campo professionale;
- nominare nel suo seno il Tesoriere;
- istituire gruppi di lavoro a tema in cui coinvolgere i soci.
Le decisioni inerenti la conservazione, il restauro o comunque aventi ad oggetto i beni della Abbazia
di San Paolo fuori le Mura non possono essere adottate e/o attuate e/o modificate senza il preventivo
consenso dell’Abbazia di San Paolo fuori le Mura medesima.
Il Consiglio si riunisce ordinariamente due volte l’anno e straordinariamente quando lo reputa opportuno
il Presidente, in relazione alle esigenze delle attività sociali in corso o in programma o quando lo richieda
un terzo (1/3) dei Consiglieri. È convocato dal Presidente, che lo presiede, assistito da un segretario
nominato dal Consiglio, con lettera raccomandata ovvero posta elettronica spedita almeno cinque giorni
prima della riunione. La convocazione deve contenere i medesimi requisiti previsti per la convocazione
dell’Assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi membri.
Delle riunioni del Consiglio si redige apposito processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’Atto Costitutivo.
Qualora nel corso del quinquennio vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Presidente, il Vice-Presidente, ovvero in loro assenza il Consigliere rimasto, deve convocare l’Assemblea dei soci per
ricostituire il numero legale dei Consiglieri.
Il consiglio Direttivo può proporre a maggioranza dei suoi componenti la revoca dei Consiglieri che:
- non partecipino alle riunioni del Consiglio Direttivo per almeno tre volte consecutive;
- tengano un comportamento incompatibile con i fini dell’Associazione e con il presente Statuto.
Articolo 10) - Il Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza
della Associazione in giudizio e nei rapporti interni ed esterni; dura in carica cinque anni ed è
rieleggibile.
Convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firma gli atti dell’Associazione ed adempie alle
funzioni delegategli dal Consiglio.
Il Presidente può nominare un portavoce, scegliendolo tra gli iscritti alla Associazione. Per lo svolgimento
delle sue attività il Presidente può farsi coadiuvare da una segreteria tecnica. Per la realizzazione di
specifici progetti e programmi, su delega del Consiglio Direttivo e nell’ambito del bilancio che gli viene
riconosciuto, il Presidente può:
1) Formare gruppi di lavoro a tema assegnandone la responsabilità ad uno o più associati;
2) Farsi assistere da professionisti esterni esperti nelle materie oggetto di valutazione o progettazione.
Il Presidente può essere sostituito dal Vice-Presidente in caso di prolungato impedimento allo svolgimento
delle funzioni statutarie.
Articolo 11) - Il Tesoriere cura l’aggiornamento delle scritture contabili e le pratiche relative alle entrate/uscite ed all’amministrazione del patrimonio dell’Associazione, nel rispetto delle norme statutarie, delle
delibere consiliari e della vigente disciplina fiscale. Dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Articolo 12) - Il Revisore dei Conti è organo eventuale che sarà nominato dal Presidente al raggiungimento
della soglia minima di proventi prevista dall’art. 20-bis D.P.R. n. 600/73 e comunque qualora diventi per
Legge organo obbligatorio.
Il Revisore dei Conti deve essere iscritto nell’apposito albo dei revisori contabili.
Il Revisore dei Conti provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture
contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali, esprime pareri sui rendiconti comunicandolo al
Consiglio Direttivo.
Il Revisore deve svolgere un controllo formale di tipo giuridico verificando che il Presidente ed il
Consiglio Direttivo rispettino le leggi proprie dell’Associazione ed in particolare le norme statutarie.
Il Revisore dei Conti dovrà poi svolgere un controllo di tipo contabile al fine di salvaguardare il patrimonio
dell’Associazione.
Al momento della redazione del rendiconto il Revisore dei Conti deve accuratamente procedere alla
verifica e produrre conforme relazione al bilancio.

Parte quarta - Patrimonio e Rendiconto
Articolo 13) - Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote associative, stabilite dal Consiglio Direttivo e finalizzate al pieno perseguimento degli scopi
dell’Associazione;
- dalle quote straordinarie deliberate dal Consiglio Direttivo in relazione a particolari esigenze della
Associazione o a particolari e meritevoli iniziative, purché finalizzate al pieno perseguimento degli scopi
dell’Associazione;
- da contributi e sponsorizzazioni di privati, enti ed organismi in genere, pubblici o privati;
- da donazioni, lasciti ed elargizioni, nonché da raccolte pubbliche di fondi;
- dai proventi di gestioni permanenti o occasionali, di servizi o settori dell’Associazione, proventi che
debbono essere devoluti all’ottimale proseguimento degli scopi istituzionali dell’Associazione.
Articolo 14) - Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate di cui sopra e dalle rendite o dai
beni con esse acquistate.
L’esercizio dell’Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procede alla redazione del rendiconto consuntivo
e del rendiconto preventivo da presentare all’Assemblea per l’approvazione, che deve essere convocata
entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Dalla data dell’avviso di convocazione i rendiconti, eventualmente corredati della relazione del Revisore
dei Conti, sono depositati presso la sede della Associazione a disposizione dei soci che intendessero
consultarli.
Articolo 15) - I soci non possono chiedere la divisione del patrimonio associativo, né pretenderne le
rispettive quote in caso di recesso.
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve
o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte
dalla legge.
Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per il perseguimento delle attività istituzionali
ovvero di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 16) - Il rendiconto economico e finanziario dell’Associazione è predisposto annualmente a
cura del Consiglio Direttivo e deve essere informato criteri di trasparenza.
Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione che illustri l’attività nel suo complesso e
l’andamento della gestione nei vari settori in cui l’Associazione ha operato.
Il rendiconto annuale deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo di ciascuno
anno ed approvato dall’Assemblea dei soci entro il trenta aprile successivo.
Il rendiconto economico e finanziario oltre a fornire una rappresentazione veritiera della situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione, con distinzione tra quella attinente all’attività
istituzionale e quella relativa alle attività connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni
contributi e lasciti ricevuti.
Articolo 17) - Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico e finanziario
annuale, l’associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in
concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare,
anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a
ciascuno di detti eventi.
Parte quinta - Scioglimento e norme finali
Articolo 18) - Nel deliberare lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria nomina uno o
più liquidatori determinandone i poteri e gli eventuali compensi nel rispetto della vigente normativa.
In caso di scioglimento, tutti i beni dell’Associazione, su delibera dell’Assemblea, sanate le eventuali
passività, sono devoluti ad altra associazione, con finalità analoghe, o a fini di utilità sociale, a scelta dei
liquidatori in base alle indicazioni fornite dalla Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art.
3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 19) - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le norme del
codice civile, nonché le norme previste dal D.Lgs. n. 460/97 e successive modifiche e/o integrazioni.
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